Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
- È approvato l’unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell’allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Parte prima
Disposizioni generali
Articolo 1
Principi
- In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
- La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
- Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
- Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
- I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione (1).
- Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 2
Patrimonio culturale
- Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
- Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
- I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonchè libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l’interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l’esercizio delle potestà previste dall’articolo 128 compete al Ministero (1).
Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato (2).
Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite (3).
Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza (4).
(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(3) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(4) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale
La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (1).
La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
(1) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
Il presente codice fissa i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali princìpi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 7bis (1)
Espressioni di identità culturale collettiva
Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso
Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità.
Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Parte seconda
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela
Articolo 10
Beni culturali
Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (1).
Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2).
Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3);
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse (2).
Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (2);
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale (4).
Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 11
Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (1)
Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose (2):
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1 (3);
b) gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 (4);
e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termine dell’articolo 37
(4);
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termine dell’articolo 65, comma 3, lettera c) (4);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termine degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 (4);
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c) (4);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2. 1bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall’articolo 10 (5).
(1) Rubrica modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Periodo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(4) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(5) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 12
Verifica dell’interesse culturale
Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 (1).
I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice (1).
L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all’agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali (2).
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta (3).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 13
Dichiarazione dell’interesse culturale
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.
La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione
Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana (1).
La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (2).
La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 15
Notifica della dichiarazione
La dichiarazione prevista dall’articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico (1).
(1) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’articolo 12 o la dichiarazione di cui all’articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione (1).
La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato.
Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 17
Catalogazione
Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione (1).
La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell’articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Capo II
Vigilanza e ispezione
Articolo 18
Vigilanza
La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45, compete al Ministero (1).
Sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 19
Ispezione
I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali (1).
1bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l’ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell’articolo 45 (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione
Articolo 20
Interventi vietati
I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione (1).
Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 non possono essere smembrati (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali (1);
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 (1);
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 (2);
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 (2).
Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo 18 (3).
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1 (4).
L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (4).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta giorni (1).
Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate
Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’articolo 21 può essere espressa nell’àmbito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi
Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione di cui all’articolo 21 (1).
Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (2).
Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest’ultimo impartite.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale
Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente (1).
Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 27
Situazioni di urgenza
Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive
Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione.
Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13.
L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Sezione II
Misure di conservazione
Articolo 29
Conservazione
La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.
Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.
Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro (1).
L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione (1).
9bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni (2).
La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (3).
(1) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 30
Obblighi conservativi
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente (1).
I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l’obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell’interno per gli accertamenti di cui all’articolo 125 (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari
Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’articolo 21.
In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti
Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi
necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
Ai fini dell’articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione (1).
Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti
Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell’articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all’interessato.
Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell’articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1.
Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero
Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall’articolo 30, comma 4.
Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo
Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi
Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati (1).
Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato (2).
Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico (2).
(1) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 38
Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi (1)
I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai sensi dell’articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37 (2).
Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili (3).
(1) Rubrica modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato
Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall’amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell’autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori (1).
Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall’articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l’ente interessato.
Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all’articolo 30, comma 2.
Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant’anni dopo l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio.
Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti (1).
Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero (1).
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, nonché al Comando generale dell’Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.
3bis. (1).
(1) Comma inserito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, così come integrato dalla legge di conversione, e successivamente abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Articolo 43
Custodia coattiva
Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell’articolo 29.
1bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all’articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l’istituzione della sezione separata presso l’ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell’ente pubblico cui l’archivio pertiene. Dall’attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (1).
(1) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali
I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa (1).
Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all’altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma 5 (1).
I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell’ente depositante. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (2).
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione III
Altre forme di protezione
Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta
Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta
Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana (1).
La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni
È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:
- a) delle cose mobili indicate nell’articolo 12, comma 1;
- b) dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 1;
- c) dei beni mobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
- d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all’articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all’articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’àmbito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari
È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (1).
Lungo le strade site nell’àmbito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 50
Distacco di beni culturali
È vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista (1).
È vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 51
Studi d’artista
È vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell’articolo 13.
È altresì vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent’anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale
Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Capo IV
Circolazione in àmbito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
Articolo 53
Beni del demanio culturale
I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 54
Beni inalienabili
Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati (1):
- a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente (2);
- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d) gli archivi;
- dbis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma3, lettera d) (3);
- dter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltrecinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53 (3).
Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano
opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla
conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si conclude
con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6 (4);
b) (5);
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53, nonché gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) (6).
I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 (7).
I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le
modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
(1) Periodo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Lettera sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(5) Lettera abrogata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53”.
(6) Lettera precedentemente modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente abrogata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
Si riporta di seguito la disposizione abrogata “le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d)”.
(7) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 55
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero (1).
La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
- a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto;
- b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
- c) dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
- d) dall’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
- e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso (2).
L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente
alle precedenti destinazioni d’uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli
obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta (3).
3bis. L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia
suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque
risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà
di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del
bene e con le esigenze della sua conservazione (4).
3ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del
provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la
richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene (4).
3quater. Qualora l’alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la
richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e
l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) (4).
3quinquies. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si
riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente
titolo (4).
3sexies. L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a
preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5 (4).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Lettera precedentemente modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
62.
(3) Lettera sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 55bis (1)
Clausola risolutiva
Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’articolo 55 sono riportate nell’atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
Il soprintendente, qualora verifichi l’inadempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l’esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;
b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla
lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti (1).
L’autorizzazione è richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni
o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti (1).
La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all’articolo 55, comma 2, lettere a),
b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del
medesimo articolo (1).
Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l’autorizzazione può essere rilasciata a
condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione
non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione (1).
4bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l’autorizzazione può essere
rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica
fruizione dei beni medesimi (2).
4ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di
alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari (2).
4quater. L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a
preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5 (2).
4quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e
di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati
(2).
4sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l’alienazione delle cose indicate all’articolo 54, comma 2,
lettera a), secondo periodo (2).
4septies. Rimane ferma l’inalienabilità disposta dall’articolo 54, comma 1, lettera dter) (2).
(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 57 (1)
Cessione di beni culturali in favore dello Stato
Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
(1) Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 57bis (1)
Procedure di trasferimento di immobili pubblici
Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L’inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento
Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’àmbito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile (1).
La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal
presente Titolo.
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con
indicazioni incomplete o imprecise.
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Sezione II
Prelazione
Articolo 60
Acquisto in via di prelazione
Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o agli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento (1).
Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.
La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
(1) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 61
Condizioni della prelazione
La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia
prevista dall’articolo 59.
Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta,
la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha
ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai
sensi dell’articolo 59, comma 4.
Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante
ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica.
In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizionato
sospensivamente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della
cosa.
Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l’acquirente ha
facoltà di recedere dal contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione
Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata
comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito si trova il bene.
Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione
dell’opera e l’indicazione del prezzo.
La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia,
formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell’organo
competente che predisponga, a valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura finanziaria della
spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene (1).
Il Ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente
interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno
di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e
non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all’ente che ha
esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica (1).
Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il
termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo
periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in
cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi
della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4 (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione III
Commercio
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della
vendita o dell’acquisto di documenti
L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la
dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al
soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il
commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente decreto
legislativo, di seguito indicato come “ALLEGATO A” (1).
Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le
operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza,
descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto
con il Ministro dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una
dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
Il soprintendente verifica l’adempimento dell’obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con
ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio
culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della
tutela ai sensi dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed
alla locale autorità di pubblica sicurezza (1).
Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i
pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente
l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i
privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall’acquisizione. Entro novanta giorni dalle
comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui
all’articolo 13 (1).
Il soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti
dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile
l’interesse storico particolarmente importante.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 64 (1)
Attestati di autenticità e di provenienza
Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di
intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti
d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli
oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti
l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in
mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni
disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove
possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Capo V
Circolazione in àmbito internazionale
Sezione I
Principi in materia di circolazione internazionale (1)
(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 64bis (1)
Controllo sulla circolazione
Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio
culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme
previgenti.
Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel
rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti
mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione
di preminente interesse nazionale.
Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio
culturale non sono assimilabili a merci.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione Ibis
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (1)
(1) Sezione inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 65
Uscita definitiva
È vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati
nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.
È vietata altresì l’uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3,
e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per
periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in
relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.
Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite
nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della
Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque
appartengano (1).
Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d).
L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da
trasferire all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni
Può essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni
culturali indicati nell’articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o
esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza.
Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali
sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo,
pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea
Le cose e i beni culturali indicati nell’articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere
autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o
consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il
trasferimento all’estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l’arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all’estero;
c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire
necessariamente all’estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in
regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere,
comunque, superiore a quattro anni.
Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di
trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali,
salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione
Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’articolo
65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera
circolazione (1).
L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni
elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l’uscita definitiva (1).
L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato
giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone
comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa (1).
Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’articolo 10. Nel compiere tale valutazione
gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito
il competente organo consultivo (1).
L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è
depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la
circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale
degli attestati.
Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all’articolo 14,
comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo (1).
Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio di esportazione
acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
Avverso il diniego dell’attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero,
per motivi di legittimità e di merito.
Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla
disposizione di cui all’articolo 14, comma 4 (1).
Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all’ufficio di esportazione, che provvede in
conformità nei successivi venti giorni.
Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 70
Acquisto coattivo
Entro il termine indicato all’articolo 68, comma 3, l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già
provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera cirolazione, può proporre al Ministero
l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone
contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che l’oggetto
gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione
del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato è prorogato di sessanta
giorni (1).
Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il
provvedimento di acquisto è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo (1).
Qualora il Ministero non intenda procedere all’acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta
giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione proponente. La
regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 62, commi 2 e 3. Il
relativo provvedimento è notificato all’interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
denuncia (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea
Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e
67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile
della sua custodia all’estero, al fine di ottenere l’attestato di circolazione temporanea.
L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l’attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone
comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.
Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall’articolo 69.
Qualora per l’uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l’interesse indicato
dall’articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all’interessato,
ai fini dell’avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all’articolo 14, comma 2, e
l’oggetto è sottoposto alle misure di cui all’articolo 14, comma 4 (1).
Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato, gli uffici di esportazione si attengono
ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per
i casi di uscita temporanea disciplinati dall’articolo 66 e dall’articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il
rilascio dell’attestato è subordinato all’autorizzazione di cui all’articolo 48.
L’attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su
richiesta dell’interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
Il rilascio dell’attestato è sempre subordinato all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato
per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal
Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero o
da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi
da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma 5.
Per i beni culturali di cui all’articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3,
l’uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa
da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per
cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell’attestato. La cauzione è
incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino
nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall’obbligo della cauzione
istituzioni di particolare importanza culturale.
Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti
dall’articolo 67, comma 1.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale
La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese
terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda,
dall’ufficio di esportazione.
I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di
documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal
territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati,
rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la
produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi,
rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (1).
I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e
possono essere prorogati su richiesta dell’interessato.
Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e
la proroga dei certificati, con particolare riguardo all’accertamento della provenienza della cosa o
del bene spediti o importati.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell’Unione europea
Articolo 73
Denominazioni
Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
a) per “regolamento CEE”, il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992,
come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal
regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001 (1);
b) per “direttiva CEE”, la direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, come modificata
dalla direttiva 96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla
direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) per “Stato richiedente”, lo Stato membro dell’Unione europea che promuove l’azione di
restituzione a norma della sezione III.
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea
L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea degli oggetti indicati nell’allegato A è
disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo (1).
Ai fini di cui all’articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono
autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l’elenco di detti
uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì, ogni eventuale
modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione (2).
La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di
esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta
licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, anche non
contestualmente all’attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo (2).
Per gli oggetti indicati nell’allegato A, l’ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche
licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66,
67 e 71 (2).
Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel
territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione
europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza
medesima (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione III
Disciplina in materia di restituzione, nell’ambito dell’Unione europea, di beni culturali
illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (1)
(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 75
Restituzione
Nell’ambito dell’Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente
sezione, che recepiscono la direttiva CEE (1).
Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro
uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure
amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi
dell’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella versione
consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di
Nizza (1).
La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie
indicate alla lettera a) dell’allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie,
siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono
pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di
ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato,
dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche (1).
E’ illecita l’uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della
legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del
regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del
termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea (1).
Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata la spedizione
temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione
(2).
La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della
proposizione della domanda.
(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea
L’autorità centrale prevista dall’articolo 3 della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si
avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della
cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato
membro dell’Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla
identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda
dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con
particolare riguardo alla localizzazione del bene (1);
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui
illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti (1);
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all’articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa.
Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni
contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti
pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la
sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi
titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità
dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la
legislazione italiana, e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti (1).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 77
Azione di restituzione
Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell’Unione europea
possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto
previsto dall’articolo 75.
L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve
contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all’uscita illecita del
bene dal territorio nazionale.
L’atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene,
anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali di restituzione.
Il Ministero notifica immediatamente l’avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati
membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione
L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in
cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno
dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’articolo 75, comma 3, lettere a) e
b) (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 79
Indennizzo
Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata,
liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di
aver usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.
Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può
beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo può rivalersi nei confronti
del soggetto responsabile dell’illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 80
Pagamento dell’indennizzo
L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del
bene.
Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un
ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del
processo verbale medesimo.
Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l’assistenza e la collaborazione
Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia
temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 76,
nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell’Italia
L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal
Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro
dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.
Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito
Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua
custodia fino alla consegna all’avente diritto.
La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il
procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del
provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicità.
Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato.
Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia
assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico
territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più
opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall’Italia per
assicurare l’esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse
alla Commissione dagli altri Stati membri.
Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonché sull’attuazione della direttiva
CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione
sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma
La relazione è trasmessa al Parlamento.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo
modalità stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale
nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione
europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati
membri.
Sezione IV
Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali
(1)
(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 87 (1)
Convenzione UNIDROIT
Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei
beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative
norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell’annesso alla Convenzione
medesima.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 87bis (1)
Convenzione UNESCO
Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione,
esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle
relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione
medesima.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’àmbito del territorio nazionale
Articolo 88
Attività di ricerca
Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo
10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le
ricerche o le opere di cui al comma 1.
Il proprietario dell’immobile ha diritto ad un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
L’indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle
cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Articolo 89
Concessione di ricerca
Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e
delle opere indicate nell’articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di
occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le
altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione
o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le
opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito
da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal
concessionario.
La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove
devono eseguirsi i lavori.
Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte,
presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di
una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite
Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro
ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede
alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state
rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri
preposti alla tutela del patrimonio culturale (1).
Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore
ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.
Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di
cose scoperte fortuitamente.
Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui
fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di
altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per
contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti
dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni
patto contrario.
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti
Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l’attività medesima non
rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari (1);
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia
scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza
il consenso del proprietario o del possessore.
Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In
luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 93
Determinazione del premio
Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi
dell’articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non
superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione
dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è
determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la
nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa
accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale
del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo
al premio.
La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Articolo 94 (1)
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2)
Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia
marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle “regole relative
agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo”, allegate alla Convenzione UNESCO sulla
protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Capo VII
Espropriazione
Articolo 95
Espropriazione di beni culturali
I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica
utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni
altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la
pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del
procedimento.
Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine
di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
Articolo 96 (1)
Espropriazione per fini strumentali
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario
per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o
accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico
Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di
interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’articolo 10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilità
La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con
provvedimento della regione comunicato al Ministero.
Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a
dichiarazione di pubblica utilità.
Articolo 99
Indennità di esproprio per i beni culturali
Nel caso di espropriazione previsto dall’articolo 95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il
bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato.
Il pagamento dell’indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100
Rinvio a norme generali
Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Princìpi generali
Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura
Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi,
le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
Si intende per:
a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalità di educazione e di studio (1);
b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato
di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura
la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio (1);
c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
d) “area archeologica”, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di età antica;
e) “parco archeologico”, un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e
dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto;
f) “complesso monumentale”, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in
epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
storica o etnoantropologica.
Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico,
assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel
rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice.
Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione
dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo 101 è
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli
scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi
della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali definiscono accordi nell’àmbito e con le procedure dell’articolo 112. In assenza
di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque
la disponibilità.
Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri
enti pubblici territoriali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e
valorizzazione dei beni ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare
l’accesso ad essi.
L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del
corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di
prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
d) l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
Eventuali agevolazioni per l’accesso devono essere regolate in modo da non creare
discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprietà privata
Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse
eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell’articolo 13.
L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del
Ministero, sentito il proprietario.
Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà
comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni (1).
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 38.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
Il Ministero e le regioni vigilano, nell’àmbito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati
i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle
disposizioni della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali
Articolo 106
Uso individuale di beni culturali
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali
che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli
richiedenti (1).
Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.
2bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata
all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la
conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione
d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere
dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione
nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore.
È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto,
dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti.
Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con
apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i
calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il
contatto diretto con l’originale (1).
(1) Comma precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
62.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono
determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al
richiedente.
I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di
studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti
al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente.
Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità
che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal
pagamento dei canoni e corrispettivi.
La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito
danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati
con provvedimento dell’amministrazione concedente.
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e
catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi
Nei casi previsti dall’articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di
ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi
per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i
singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di
contabilità pubblica.
Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento
in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario
aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale
ultima ipotesi l’istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento
delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell’economia e
delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione
dei luoghi medesimi, ai sensi dell’articolo 29, nonché all’espropriazione e all’acquisto di beni
culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all’incremento ed alla valorizzazione del
patrimonio culturale.
Capo II
Princìpi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111
Attività di valorizzazione
Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione
stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse
finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità
indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai princìpi di libertà di partecipazione,
pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della
gestione.
La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di
solidarietà sociale.
Articolo 112 (1)
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali
fissati dal presente codice.
Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e
le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti
allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’articolo
101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento
degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo
culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono
essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e
promuovono altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e
dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà
privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero,
che opera direttamente ovvero d’intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente
competenti.
Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente
competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti
disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al
comma 4.
In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili
di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche
quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che
l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.
Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo
Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali
comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi
possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.
Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti
costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati
requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni
culturali.
All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(2).
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà
privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si
riferiscono.
Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario,
possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei
beni di cui all’articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualità della valorizzazione
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università,
fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza
pubblica e ne curano l’aggiornamento periodico (1).
I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
I soggetti che, ai sensi dell’articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono
tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 115 (1)
Forme di gestione
Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma
diretta o indiretta.
La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni,
dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di
idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in
forma consortile pubblica.
La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in
forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti
giuridici costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del
comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all’articolo 112,
comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di
valorizzazione (2).
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di
gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di
sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 114.
Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti
ai sensi dell’articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di
valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro, i contenuti del
progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli
qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli
addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque
garantiti per la pubblica fruizione del bene.
Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all’articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della
valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i
beni pertengono. L’inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla
concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite,
determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto
concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all’articolo 112, comma
5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto
della valorizzazione. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si
esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al
primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli
spazi necessari all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri.
La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della
concessione delle attività.
Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 116 (1)
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’articolo 115, commi 7 e 8,
restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono
esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi
istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti
giuridici indicati all’articolo 112, comma 5.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 117
Servizi per il pubblico (1)
Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del
prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di
vigilanza e di biglietteria.
La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115.
I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’articolo 110.
(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 118
Promozione di attività di studio e ricerca
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e
di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente,
ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e
delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni
possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di
studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri
soggetti pubblici e privati.
Articolo 119 (1)
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza
del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura
di cui all’articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni
ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di
formazione, per l’elaborazione e l’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi
percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed
agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell’istituto
di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con
disabilità.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali
E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la
progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il
prodotto dell’attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative
del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di
persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali
di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è
effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice (1).
La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio,
dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili
con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da
stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo
nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui
il contributo si riferisce.
(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio àmbito, possono
stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle
disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente
perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni culturali, al fine di
coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire
l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può
concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei
protocolli di intesa.
Capo III
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza
Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad
eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’articolo 125, relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale
espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
bbis) di quelli versati ai sensi dell’articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al
comma 1 dello stesso articolo (1).
Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai
sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Sull’istanza di accesso provvede
l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora
operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell’esercizio delle relative competenze (2).
Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà
privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi
medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono
o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione, così come
quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti,
dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei
confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto (3).
(1) Lettera inserita dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
Il Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la
commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita
presso il Ministero dell’interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati
nell’articolo 122, comma 1. L’autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro
carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione (1).
Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di
documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal
soprintendente archivistico.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 124
Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica
amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione
a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti
pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal
Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza
L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli
articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.
Articolo 126
Protezione di dati personali
Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che
ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili
unitamente alla documentazione relativa all’esercizio degli stessi diritti.
Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano
di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione
della dignità, della riservatezza o dell’identità personale dell’interessato.
La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche
alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali.
Articolo 127
Consultabilità degli archivi privati
I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti
dichiarati ai sensi dell’articolo 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano
motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo
modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello
studioso.
Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi
dell’articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell’articolo 122, comma 3.
Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell’articolo 13, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le
notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e della legge 11 giugno 1922, n.
778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento
medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma dell’articolo 22 della legge 22
dicembre 1939, n. 2006, degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (1).
In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non
valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore
interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al
comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei
beni medesimi alle disposizioni di tutela.
Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione,
prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento
medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 16.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari
Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici,
monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite
con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.
653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti
Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore,
in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 2 ottobre 1911, n.
1163 e regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle
norme contenute in questa Parte.
Parte terza
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 131 (1)
Paesaggio
Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori
culturali.
Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle
attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme
del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove
necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le
amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite
attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio
nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La
valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio di
pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso
consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di
nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità (186).
(1) Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
63.
Articolo 132 (1)
Convenzioni internazionali
La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle
convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi
costituzionali, anche con riguardo all’applicazione della Convenzione europea sul paesaggio,
adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 133 (1)
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
Il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione
del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati
dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché
dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti
l’attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di
assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio
indicati all’articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri
considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai
criteri di cui al comma 2 e, nell’immediato, adeguano gli strumenti vigenti.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 134
Beni paesaggistici
Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 (1);
b) le aree di cui all’articolo 142 (1);
c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a
tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (2).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera precedentemente modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 135 (1)
Pianificazione paesaggistica
Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto,
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante
piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici». L’elaborazione dei piani
paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di
cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i
caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità
indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in
particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a
tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi,
nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro
compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla
salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o
memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (1);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (2);
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (1).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 137 (1)
Commissioni regionali
Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136 (2).
Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni
architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio, nonchè due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.
I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con
qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di
norma scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e
dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del
competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi
filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di
designazione, la regione procede comunque alle nomine (2).
Fino all’istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate
dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze
analoghe.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 138 (1)
Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
Le commissioni di cui all’articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o
regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie
informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole
interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata
l’iniziativa e propongono alla regione l’adozione della relativa dichiarazione. La proposta è
formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli
aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in
rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad
assicurare la conservazione dei valori espressi.
La commissione decide se dare ulteriore seguito all’atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla
data di presentazione dell’atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i
successivi trenta giorni il componente della commissione o l’ente pubblico territoriale che ha
assunto l’iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della
regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo
136.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 139 (1)
Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (2)
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di
planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne
costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione
del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città
metropolitana e alla provincia interessate (3).
Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due
quotidiani diffusi nella regione interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti
informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o
le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui
all’articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione
negativa della commissione (3).
Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136, viene altresì data
comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene.
La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi
dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della
comunicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.
Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città
metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti
interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire
un’inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni
e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3 (3).
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Rubrica modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 140 (1)
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti
e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di
scadenza dei termini di cui all’articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente,
alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136 (2).
La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la
conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa
costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel
corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo (3).
La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle
lettere a) e b) dell’articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore,
depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari.
Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione (3).
Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni
interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni interessati (3).
(4).
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(4) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Copia della Gazzetta Ufficiale è
affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta
depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati”.
Articolo 141 (1)
Provvedimenti ministeriali
Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione
di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati,
ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti
indicati all’articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del
medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma
5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse
pubblico, a termini dell’articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni
interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 3.
La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come
pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della
soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La
soprintendenza vigila sull’adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto
dall’articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all’articolo
140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di
dichiarazione, cessano gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 141bis (1)
Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico
rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2.
Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre
2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla
soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato
tecnico-scientifico.
I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal
secondo periodo del comma 2 dell’articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai
commi 3 e 4 del medesimo articolo.
(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 142 (1)
Aree tutelate per legge
Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico (2).
La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree
che alla data del 6 settembre 1985 (3):
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone territoriali omogenee A e B (2);
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse
ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state
concretamente realizzate (2);
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito
elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può
confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto
alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4 (4).
Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo
157.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Periodo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(4) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Articolo 143 (1)
Piano paesaggistico
L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche
paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli
131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo
il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione
in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare
la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini
dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo
138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da
sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di
rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di
programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente
compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della
tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico,
degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle
aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135,
comma 3.
Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito
il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di
apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano,
con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli
articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con
provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il
piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in
via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento
autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi
nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al
comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.
Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici
procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la
realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato
al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione
degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.
L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli
strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.
Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la
realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito
positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti
delle trasformazioni del territorio realizzate.
Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a
campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.
A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree
di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A
far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente
cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 144
Pubblicità e partecipazione
Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione
istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi
diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e
ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di
partecipazione, informazione e comunicazione (1).
Fatto salvo quanto disposto all’articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione (2).
(1) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Comma precedentemente sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
63.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione,
costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e
criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali (1).
I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di
pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali
di sviluppo economico (2).
Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di
piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli
strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici,
stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici
e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti
di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette (2).
I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette
conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei
piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai
piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo (3).
La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Comma sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146 (1)
Autorizzazione
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse
paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni
che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il
progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed
astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del
Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente
alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è valida per un periodo di
cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione.
Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti
a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143,
commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei
beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e
143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta
della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante.
La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici
dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia
delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra
enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a
comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra
attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia.
L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza
dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla
stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza
stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a
richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità
dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione
presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando
comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di
legge in materia di procedimento amministrativo.
Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica
del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni
contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione
del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli
interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente
abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi,
alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia
entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che
l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva
alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in
via sostitutiva è presentata al soprintendente.
L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è
trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento,
nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali
interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al
vincolo.
L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale
o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno
ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti,
anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito
un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente
consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione,
con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla
regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di
coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all’articolo 134, ferme restando anche le
competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le
attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono
esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal
soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (1).
Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, si applica l’articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione
prevista dal comma 3 dell’articolo 146 (2).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre
amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e
preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree
sottoposti a tutela paesaggistica.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 148 (1)
Commissioni locali per il paesaggio
Le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il
paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6 (2).
Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio (2).
Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli
146, comma 7, 147 e 159 (2).
(3).
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Le regioni e il Ministero
possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il
parere di cui all’articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le
modalità stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 146, commi 12, 13 e 14”.
Articolo 149 (1)
Interventi non soggetti ad autorizzazione
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta
l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre
che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g),
purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
(1) Articolo così modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori
Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141,
ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero
hanno facoltà di (1):
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al
paesaggio (2);
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di
lavori iniziati.
L’inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se
entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio della
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138 o all’articolo 141,
ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’articolo 139, comma 3
(3).
(4) .
I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
(1) Periodo modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(3) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(4) Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente abrogato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene
paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia
se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella
esecuzione dei lavori”.
Articolo 151 (1)
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall’articolo 150,
comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza
dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157,
l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata
sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la
sospensione.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni
Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di
palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo
136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso
articolo, l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146,
comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già
realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti
in corso d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni
protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti
dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione
competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146 (1).
(2).
(1) Comma precedentemente sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
63.
(2) Comma precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente soppresso dal D.Lgs. 26 marzo 2008,
n. 63. Si riporta di seguito la disposizione abrogata “Per le zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136, lettera c), o
all’articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze”.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari
Nell’àmbito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in
opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione
competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5,
del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia
stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del
medesimo articolo 146 (1).
Lungo le strade site nell’àmbito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in
opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in
materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del
soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i
valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela (1).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 154 (1)
Colore delle facciate dei fabbricati
Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
dell’articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell’articolo 142, comma 1, sia sottoposta all’obbligo
della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera
a), l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146,
comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato
un colore che armonizzi con la bellezza d’insieme.
Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino,
entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l’amministrazione competente, o il
soprintendente, provvede all’esecuzione d’ufficio.
Nei confronti degli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse
culturale ai sensi dell’articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10
valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.
(1) Articolo precedentemente modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
Articolo 155
Vigilanza
Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal
Ministero e dalle regioni.
Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
da parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di
paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta
l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero (1).
2bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso
consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti (2).
2ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono
impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 146, comma 12 (2).
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Articolo 156 (1)
Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici
Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la
conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai
necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via
sostitutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 7 (2).
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesa
con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in
cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e
catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi
informativi.
Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, possono stipulare
intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e
dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono
essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il
piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di
salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9. Qualora all’adozione del piano non consegua la sua
approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall’accordo, il piano medesimo è
approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro (2).
Qualora l’intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l’accordo
procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi
4 e 5 dell’articolo 143.
(1) Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa
previgente
Conservano efficiacia a tutti gli effetti (1):
a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate
in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 (2);
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497 (2);
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi
dell’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
aggiunto dall’articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (3);
dbis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(4);
e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (2);
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (3).
fbis) i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (5).
Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del
riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
(1) Periodo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(3) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(4) Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(5) Lettera inserita dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione
Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in
vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno
1940, n. 1357.
Articolo 159 (1)
Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
Fino al 30 giugno 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è
disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV
si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 30
giugno 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o
approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati
all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e
di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali
necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle
regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere
alla data del 30 giugno 2009 (2).
L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla
soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta
dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è
inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai
sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza
l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio
agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione
edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in
difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è
sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla
data di effettuazione degli accertamenti.
La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del
paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli
interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine
di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta,
è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In
caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.
I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo
156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi
dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.
Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6
settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti
integrativi di cui all’articolo 141-bis.
Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può
esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa
documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data
in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza (260).
(1) Articolo sostituito precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e infine
dall’art. 4-quinquies, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla legge di conversione.
(2) Comma modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
Parte quarta
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160
Ordine di reintegrazione
Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle
disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il
Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del
procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune
interessati.
In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede
all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle
forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello
Stato.
Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una
somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma
stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall’obbligato.
Articolo 161
Danno a cose ritrovate
Le misure previste nell’articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui
all’articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione
Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali
Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo
IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia più
rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo
Stato una somma pari al valore del bene (1).
Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma
stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate
dall’obbligato.
La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici
Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle
disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da
esse prescritte, sono nulli.
Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce
all’estero le cose o i beni indicati nell’articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I
e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 77, 50 a euro 465.
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea ai
sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del
formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993,
attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 103, 50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167 (1)
Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il
trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede
d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale
competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei
successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnicooperativo del Ministero, ovvero delle modalità dall’articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata
d’intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa (2).
L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure
di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli
interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del
vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni,
previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta
giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento
di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda
di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-
quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonchè per effetto dell’articolo 1,
comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché
per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate
anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle
amministrazioni competenti.
(1) Articolo precedentemente modificato dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006,
n. 157.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione
Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 169
Opere illecite
È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di
qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 10;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi,
graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche
se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni
notevoli ai beni indicati nell’articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza
ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.
La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione
dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito
È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50
chiunque destina i beni culturali indicati nell’articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere
storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita
È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50
chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni
culturali appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1.
Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza
dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le
prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
È punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50
chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell’articolo 45, comma 1.
L’inosservanza delle misure cautelari contenute nell’atto di cui all’articolo 46, comma 4, è punita
ai sensi dell’articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione
È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 59, comma 2, la
denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in
pendenza del termine previsto dall’articolo 61, comma 1 (1).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite
Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico,
etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 11,
comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito
con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.
La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel
territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita
o l’esportazione temporanee.
Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al
reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose
oggetto di contrabbando.
Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di
commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai
sensi dell’articolo 30 del codice penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
È punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate
all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1, le
cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione
temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi
dell’articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.
La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è
commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali
La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora
il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero
dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d’arte
È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o
grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere
di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b),
contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o
con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come
autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla
sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.
La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con
diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36,
comma 3, del codice penale.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli
oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179 (1)
Casi di non punibilità
Le disposizioni dell’articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o
altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di
oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche
all’atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o,
quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai
restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.
(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le
pene previste dall’articolo 650 del codice penale.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (1).
1bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati
di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori (2);
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato
un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria
o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero
ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi
(3).
1ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 167,
qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le
procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica (4):
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (3).
1quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione
del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni,
previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta
giorni (3).
1quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da
parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque
prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 (3) (5).
Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata
commessa la violazione.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(2) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(3) Comma inserito dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308.
(4) Periodo modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(5) Con le ordinanze nn. 144 e 439/07, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 181, comma 1quinquies, in riferimento all’art. 3 Cost.
Parte quinta
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Articolo 182
Disposizioni transitorie
In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9bis, acquisisce la qualifica di
restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data
del 31 gennaio 2006 (1);
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per
raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni
suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica
dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in
proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati
all’articolo 29, comma 9- bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di
stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i
Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008 (2):
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente
e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti
con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31
gennaio 2006 (1);
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data
del 31 gennaio 2006 (1);
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006 (1) (3);
dbis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo
pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata
dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368 (4).
1ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1bis, lettere a) e dbis) (5):
a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa lettere a) e dbis) emanati, ricevuti o comunque custoditi
dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli
interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta (1).
1quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi
precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco,
reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo,
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco
viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9 (1).
1quinquies. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al
comma 9bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di
belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi
dell’articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L’attività svolta è
dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali (1);
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al
comma 1- bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti
di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la conservazione ed il
restauro dei beni culturali La Venaria Reale” è autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di
Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni
culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce
l’ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti
organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica (6).
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo
103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo
117, quinto comma, della Costituzione.
3bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi
dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande
di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti
alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della
compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su
istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei
termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5 (7).
3ter. Le disposizioni del comma 3bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei
termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui
all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante (8).
3quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1quater, si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 167, comma 5 (8).
(1) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Periodo modificato precedentemente dal D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, così come integrato dalla legge di conversione, e
successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(3) I commi 1, 1bis-quinquies sostituiscono l’originaria formulazione del comma 1.
(4) Lettera inserita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(5) Periodo modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(6) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(7) Comma precedentemente inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n.
63.
(8) Comma inserito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Articolo 183
Disposizioni finali
I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono
soggetti a controllo preventivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Dall’attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2 non derivano nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica (1).
La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell’ambito dei
compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun
compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica (2).
Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e
37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e dell’articolo 48,
comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette
garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione (1).
Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto
legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Articolo 184
Norme abrogate e interpretative (1)
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge
12 luglio 1999, n. 237; - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all’articolo 21,
commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo,
rispettivamente, aggiunto e modificato dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo; - decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primo periodo
del comma 13-ter, aggiunto dall’articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472; - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5, nel testo modificato
dall’articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo; - legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della
legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513; - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all’articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all’articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all’articolo 7.
1bis. Con l’espressione «servizi aggiuntivi» riportata in leggi o regolamenti si intendono i «servizi
per il pubblico» di cui all’articolo 117 (2).
(1) Rubrica sostituita dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Allegato A
(Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
(1)
A. Categorie di beni:
- Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche. - Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. - Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su
qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale*. - Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
- Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi
materiale* e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. - Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali*.
- Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo
procedimento dell’originale*, diverse da quelle della categoria 1. - Fotografie, film e relativi negativi*.
- Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione*. - Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
- Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
- Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
- a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico (2). - Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
- Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta
anni.
(3).
- Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
- Reperti archeologici
- Smembramento di monumenti
- Incunaboli e manoscritti
- Archivi
2) 13.979,50 - Mosaici e disegni
- Incisioni
- Fotografie
- Carte geografiche stampate
3) 27.959,00 - Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00 - Arte statuaria
- Libri
- Collezioni
- Mezzi di trasporto
- Altri oggetti
5) 139.794,00 - Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione
della domanda di restituzione.
(1) Rubrica modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(2) Lettera sostituita precedentemente dal D.L. 26 aprile 2005, n. 63 e successivamente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(3) Periodo abrogato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. Si riporta di seguito il testo abrogato “I beni culturali rientranti nelle
categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera
B”.
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RIORDINO DELLE NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE
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Il riordino delle norme ha comportato l’abrogazione di 35 delle 45 leggi vigenti, oltre a cinquanta articoli in materia, contenuti nei vari provvedimenti regionali.
Tra le nuove disposizioni, viene regolamentato con maggior rigore quali sono le attività…