Conservazione degli uccelli selvatici

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(79/409/CEE)

Credit photo @Nowaja

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

  • visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 235,
  • vista la proposta della Commissione (1),
  • visto il parere del Parlamento europeo (2),
  • visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
  • considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973,
  • concernente un programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale (4), prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli,
  • completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l’attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale (5);
  • considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;
  • considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l’efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;
  • considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed
  • in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell’isola;
  • considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;
  • considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;
  • considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull’entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all’inquinamento degli habitat, alla cattura e all’uccisione da parte dell’uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure
  • alla situazione delle diverse specie;
  • considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;
  • considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;
  • considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;
  • considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;
  • considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l’inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell’eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;
  • considerando che, data l’importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;
  • considerando che la conservazione dell’avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l’efficacia delle misure prese;
  • considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri
  • non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;
  • considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;
  • considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l’attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una
  • stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di un comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico,
  • (1) Gu n. C 24 dell’ 1. 2. 1977, pag. 3, e GU n. C 201, del 23. 8. 1977, pag. 2.
  • (2) GU n. C 163 dell’ 11. 7. 1977, pag. 28.
  • (3) GU n. C 152 del 29. 6. 1977, pag. 3.
  • (4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 40.
  • (5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

  • a) istituzione di zone di protezione;
  • b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione;
  • c) ripristino dei biotopi distrutti;
  • d) creazione di biotopi.

Articolo 4

Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

  • a) delle specie minacciate di sparizione;
  • b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
  • c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
  • d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale.

Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall’altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

Essi adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

  • a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
  • b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
  • c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di deternerle anche vuote;
  • d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
  • e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all’articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l’offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall’uccello, facilmente riconoscibili.

Per le specie elencate nell’allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri possono ammettere nel loro terriorio, per le specie elencate nell’allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati. Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell’insieme della Comunità.

Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro. La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

Per le specie di cui all’allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status. Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all’articolo 16, ai fini di una decisione in merito all’iscrizione di tali specie nell’allegato III/2. Nell’attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

Le specie dell’allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

Le specie dell’allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

Gli Stati membri si accertano che l’attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all’estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell’allegato IV, lettera a).

Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell’allegato IV, lettera b).

Articolo 9

Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) — nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,
— nell’interesse della sicurezza aerea,
— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
— per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Le deroghe dovranno menzionare:

  • le specie che formano oggetto delle medesime,
  • i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
  • le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
  • l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
  • i controlli che saranno effettuati.

Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo.

In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1.

Un’attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell’allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l’eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L’applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose diquelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura
di cui all’articolo 17.

Articolo 16

Ai fini delle modifiche di cui all’articolo 15, è istituito un comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 17

La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (1). Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/ CE è fissato a tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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