MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 4 luglio 2019


Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l’art. 24, come modificato dall’art. 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che definisce modalità e criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile;

Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020» (di seguito anche: la comunicazione CE) che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020, recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato sull’Unione europea;

Considerato che, in base alla comunicazione CE, gli aiuti sono compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell’Unione senza alterare le condizioni degli scambi, anzi contribuendo al funzionamento più efficiente del mercato, e che le condizioni generali per la concessione di aiuti al funzionamento a favore dell’energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere riassunte nei seguenti punti:

  • a) gli aiuti dovranno essere concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, e aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti con una potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale eccezione per gli impianti eolici con una capacità installata di energia elettrica fino a 6 MW o con 6 unità di produzione;
  • b) in linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell’energia;
  • c) nel concedere aiuti per la produzione di energia idroelettrica, gli Stati membri dovranno rispettare la direttiva 2000/60/CE e, in particolare, l’art. 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l’ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici, in considerazione dei possibili
  • impatti negativi sui sistemi idrici e sulla biodiversità;

Visto il pacchetto per l’energia pulita (Clean Energy Package) presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 ai fini dell’attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo dell’ottobre 2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, richiamando al contempo la necessità di costruire un’Unione dell’energia che assicuri un’energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile;

Visti i primi esiti del confronto in sede europea sul pacchetto energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica sono stati ulteriormente rafforzati rispetto alle proposte del 2014;

Visto il decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia energetica nazionale (di seguito anche: SEN) emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che la SEN è stata predisposta a seguito di un ampio processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti audizioni parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e con le regioni, e ascoltate
le posizioni di associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario;

Visto il decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016);

Considerato che l’attuazione del decreto 23 giugno 2016 ha evidenziato quanto segue:
1) per l’asta eolico on shore , offerte al massimo ribasso da parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di riduzione dei costi, mentre per altre tecnologie non vi è stata alcuna aggiudicazione, quale il solare termodinamico, ovvero scarsa partecipazione;
2) per i registri, ampia partecipazione per idroelettrico ed eolico, che hanno saturato i contingenti con offerte di riduzione della tariffa base, indicatore di una conseguente possibilità di ridurre le tariffe incentivanti e di una potenziale liquidità di aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e offerte in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che tuttavia, analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessità negli iter autorizzativi; saturazione del contingente per le fonti biologiche con prevalente partecipazione di biomasse e biogas e scarsa propensione ad accettare la tariffa pari al 90% di quella base;
3) per l’accesso diretto, domande significativamente elevate, soprattutto per l’eolico; ciò suggerisce la possibilità di ridurre gli incentivi e, ai fini di un più efficace controllo della spesa, di superare questo meccanismo;

Valutata, alla luce degli esiti sopra richiamati, l’efficacia che potrà avere l’estensione delle procedure competitive di accesso agli incentivi per impianti di potenza a partire da 1 MW, nonché la possibilità di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti i tipi di impianti strumenti di più efficace controllo della spesa, quali aste e registri;

Ritenuto alla luce degli esiti del decreto 23 giugno 2016:

a) di distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a:

i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, quali eolico onshore , solare fotovoltaico, idroelettrico, gas residuati dei processi di depurazione;

ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di esercizio; rientrano in tale seconda categoria: eolico off shore , energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia, ivi inclusa la geotermia convenzionale, alla luce del carattere innovativo delle tecniche per l’abbattimento delle emissioni;

b) di ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW che possono accedere alle detrazioni fiscali, considerando il drastico calo dei costi registrato negli ultimi anni e l’elevato potenziale sfruttabile;

c) di p r omuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili;

Considerato che, anche per gli impianti per i quali la comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di gara, l’art. 24 del decreto legislativo n. 28/2011 indica come criterio per la definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi;

Ritenuto pertanto:

a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie di impianti e le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW;

b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di potenza e le offerte inferiori a 1 MW, utilizzando come criteri di priorità dapprima il rispetto di taluni requisiti di tutela ambientale e poi la maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e scaglioni di potenza;

Considerato che lo svolgimento di aste tecnologicamente neutre avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, e ciò con riferimento, in particolare, alla necessità di diversificazione, in quanto le diverse strutture di costo delle varie tecnologie potrebbero condurre alla esclusione dalle graduatorie di alcune fonti e tecnologie;

Ritenuto non opportuno incentivare la produzione di energia elettrica da gas di discarica, sia in quanto sussiste l’obbligo di smaltimento con priorità con uso energetico, sia per evitare un indiretto incentivo alla collocazione di rifiuti in discarica;

Considerato pertanto di prevedere aste suddivise per i seguenti gruppi di tecnologie:

a) eolico onshore e fotovoltaico, che hanno evidenziato una più marcata capacità di riduzione dei costi e che hanno strutture e livelli di costi tali da poter competere o anche integrarsi nelle offerte;

b) idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che presentano strutture di costo simili a eolico onshore e fotovoltaico ma una capacità di compressione dei costi meno marcata e potenziali di sviluppo più limitati;

Ritenuto di dover prevedere meccanismi di riallocazione e ridistribuzione della potenza, al fine di massimizzare la realizzazione degli impianti e assicurare livelli minimi di differenziazione per fonti;

Considerato di dover introdurre contingenti di potenza tali da consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte rinnovabile stimabile in 12 TWh, in grado di raggiungere con un margine di sicurezza gli obiettivi nazionali al 2020;

Ritenuto opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per la tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano del tipo «a due vie», per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza;

Visto l’art. 24, comma 5, lettera f) punto ii, del decreto legislativo n. 28/2011, in base al quale le tariffe definite da un nuovo decreto attuativo del medesimo comma 5, relative a impianti diversi da quelli ad asta, si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto attuativo; conseguentemente, agli impianti che entrano in esercizio entro un anno dalla stessa data si applicano le tariffe del precedente decreto attuativo, nell’ambito delle condizioni stabilite dal nuovo decreto;

Ritenuto che la predetta disposizione dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011 sia da applicare limitatamente a configurazioni e tecnologie e condizioni di accesso previste nel precedente decreto di incentivazione del 2016, al netto quindi della tecnologia fotovoltaica per la quale non è rinvenibile una simile disciplina, in linea con i costi aggiornati della suddetta tecnologia;

Ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto (cd premio amianto), con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, in quanto gli ambiziosi obiettivi sulle rinnovabili richiedono e suggeriscono l’utilizzo di superficie già impegnate per altri usi, a partire da quelle su cui l’installazione del fotovoltaico può fornire anche un vantaggio supplementare, in termini di benefici sanitari e ambientali;

Considerato che, nell’ambito dei previgenti decreti di incentivazione del fotovoltaico, la maggior parte degli interventi aventi diritto al premio amianto è stata realizzata nelle classi di potenza inferiore a 1 MW;

Ritenuto opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto 23 giugno 2016, basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi; Ritenuto opportuno che il GSE esamini la completezza e adeguatezza delle informazioni contenute nella documentazione per la partecipazione alle procedure, preventivamente alla pubblicazione delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio di contenzioso e dare maggiori certezza e stabilità alle medesime graduatorie, considerando anche le criticità evidenziate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017 e fermo restando la facoltà di successiva verifica della medesima documentazione;

Ritenuto opportuno promuovere, accanto ai tradizionali regimi di sostegno, meccanismi per favorire la compravendita dell’energia verde mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative che potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti strumenti di mercato, anche tenendo conto dei segnali di prezzo che potranno provenire dal sistema delle aste;

Considerato che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito anche: ARERA);

Considerato che la durata dell’incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l’ammortamento contabile degli impianti, di cui all’art. 2426, comma 2, del codice civile, fermo restando quanto previsto dalla normativa fiscale; Vista la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l’art. 4 che prevede l’obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell’allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;

Visto il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il quale la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine riguardo alla corretta applicazione della direttiva 2000/60/CE;

Ritenuto di dover ammettere agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la produzione elettrica senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici, nonché quelli la cui concessione di derivazione sia conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017, e alle condizioni di cui all’art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, recepita dall’art. 77, comma 10 -bis del decreto legislativo n. 152/06;

Ritenuto opportuno, alla luce della esigenza di terzietà del GSE in tutte le fasi di valutazione dei progetti e gestione dei meccanismi di incentivazione, non ammettere agli incentivi progetti e impianti per i quali il GSE abbia fornito contributi, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i quali le attività di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati nonché, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro;

Ritenuto opportuno che anche gli impianti a registro di potenza significativa, per la cui realizzazione sia quindi necessario un impegno economico considerevole, siano prestate adeguate cauzioni a garanzia della concreta realizzazione dei progetti, in misura tuttavia adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste;

Ritenuto, ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell’effettiva capacità del produttore elettrico di decidere se l’apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l’utilizzo energetico differito;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e in particolare l’art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 recante «Attuazione dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014, n. 302 (nel seguito decreto 24 dicembre 2014) e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 avente ad oggetto «Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268;

Visto il parere n. 591/2018/EFR dell’ARERA, reso il 20 novembre 2018; Ritenute particolarmente meritevoli di considerazione le proposte dell’ARERA in merito a:

a) esigenza, per poter raggiungere gli sfidanti obiettivi 2030, di prima identificare le aree del territorio in cui è possibile realizzare impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti e i gestori di rete, e poi definire i contingenti da mettere all’asta, eventualmente differenziati per area geografica, indirizzando gli operatori a sviluppare iniziative dove esse possono ragionevolmente essere completate in tempi coerenti con gli obiettivi da raggiungere e minimizzando gli impatti e i costi sul sistema: tale suggerimento può trovare utile collocazione nell’ambito del piano energia clima;

b) esigenza di valorizzare le integrali ricostruzioni degli impianti, alla luce del fatto che, in alcuni casi, tali impianti sono collocati in aree ad elevata potenziale: pure tale tema, delle considerate le previsioni dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9, può essere collocato nel piano energia e clima;

c) adeguare le previsioni sui contratti di lungo termine per tener conto della prevedibile complessità degli stessi contratti;

d) valorizzare taluni suggerimenti sugli aggregati di impianti;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 dicembre 2018;

Considerato opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

  • a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo;
  • b) maggiore attenzione a rifacimenti;
  • c) maggior tempo per l’entrata in esercizio degli impianti ammessi nelle graduatorie prima che scatti la riduzione della tariffa;
  • d) chiarimenti sugli aggregati di impianti;
  • e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti che hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione non utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreché entrino in esercizio successivamente all’ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto, ferma restando l’approvazione comunitaria;
  • f) contrasto al frazionamento delle particelle catastali finalizzato alla realizzazione di distinti impianti;
  • g) chiarimenti sull’utilizzo di componenti rigenerati;

Ritenuto non opportuno accogliere le richieste della Conferenza unificata in merito a:

a) ulteriore estensione del perimetro degli impianti idroelettrici da ammettere agli incentivi, in ragione del persistere delle esigenze di tutela dei corpi idrici, anche alla luce della procedura di indagine comunitaria di cui al caso EU Pilot 6011/14/ENVI;

b) ammissione della geotermia tradizionale agli incentivi, relativamente alla quale si continua a ritenere che debba essere trattata nell’ambito di uno specifico provvedimento relativo a fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività, e ciò anche alla luce del considerando 46 della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in base al quale, tenuto conto del fatto che, a seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo, che sono nocive per la salute e l’ambiente, e che, di conseguenza, la stessa Commissione europea dovrebbe facilitare esclusivamente la diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e dalle ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non rinnovabili;

Considerato il confronto con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilità del presente decreto con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione CE;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019) 4498 final del 14 giugno 2019, con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Considerato, ai fini di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011, che nell’ambito del presente provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle politiche agricole;

Decreta:

Art. 1. Finalità ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

2. L’accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di cui al presente decreto cessa al raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a) la data di chiusura dell’ultima procedura prevista dall’art. 4;

b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i costi dell’energia da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto.

3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b) , è comunicato e reso pubblico con delibera dall’ARERA, sulla base degli elementi forniti dal GSE.

4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.

5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative modalità di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti:

a) impianto fotovoltaico: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

b) potenza di un impianto fotovoltaico: è la potenza elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI;

c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline;

d) aggregato di impianti: insieme costituito da più impianti di nuova costruzione, localizzati sull’intero territorio nazionale, che, nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all’art. 3, commi 10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di registro o di asta, sulla base della potenza complessiva dell’aggregato, offrendo una unica riduzione percentuale della tariffa di riferimento.

Resta fermo che i requisiti di cui all’art. 3 devono essere rispettati da ciascun impianto dell’aggregato.

In fase di ammissione agli incentivi, ciascun impianto, facente parte dell’aggregato e risultato in posizione utile nella relativa graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE.

Art. 3. Modalità e requisiti generali per l’accesso ai meccanismi di incentivazione

1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle seguenti categorie:

a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;

b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;

c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale o superiore ai valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza.

3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e III del presente decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto, non si applica:

a) agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell’art. 4 del decreto 23 giugno 2016;

b) agli impianti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle graduatorie delle aste di cui al medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, sempreché entrino in esercizio successivamente all’ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto.

5. Oltre ai requisiti specifici per la partecipazione alle procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i seguenti requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro:

a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e la registrazione dell’impianto sul sistema Gaudì validata dal gestore di rete;

b) impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i seguenti requisiti: 1. sono solo di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; 2. rispettano le disposizioni di cui all’art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole;

c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. è rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) , punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;

2. la concessione di derivazione è conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell’allegato 1 del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonché, come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all’art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’art. 77, comma 10 -bis del decreto legislativo n. 152/06.

La conformità è verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso alle tariffe di cui al presente decreto, a supporto dell’autorità concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L’autorità concedente è tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica sopra richiamata.

Il concessionario è tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure di asta e registro. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente.

L’istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti.

I costi dell’istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art. 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

7. Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell’impianto su Gaudì.

8. L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è alternativo al ritiro dedicato di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul posto.

9. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione. Il diritto all’esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione.

10. Possono partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo di cui all’art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui all’art. 11, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attività di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socioeconomici, fatti salvi quelli per i quali le attività di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati nonché i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro.

13. Non sono ammissibili alle procedure di registro interventi di potenziamento di un impianto, che seguano ad altri interventi di potenziamento eseguiti sullo stesso impianto nell’ambito delle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, qualora con l’ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un incremento complessivo della potenza dell’impianto pari o superiore a 1 MW. In caso di più interventi di potenziamento sullo stesso impianto, devono trascorrere almeno tre anni tra l’uno e l’altro intervento.

14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina fiscale, urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati.

Art. 4. Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro

1. Fermo restando il limite di applicazione di cui all’art. 1, comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1 e secondo le seguenti modalità:

a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando indicata in Tabella 1;

b) la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.

N. proceduraData di apertura del bando
130 settembre 2019
231 gennaio 2020
331 maggio 2020
430 settembre 2020
531 gennaio 2021
631 maggio 2021
730 settembre 2021
Tabella 1

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1, il produttore invia al GSE:

a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti generali di cui all’art. 3;

b) documentazione necessaria a comprovare il possesso delle caratteristiche necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità di cui ai Titoli II e III, ivi compresa l’eventuale richiesta di applicazione del criterio di cui all’art. 9, comma 2, lettera f) ;

c) documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d’asta. 3. La richiesta di cui al comma 2 è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

4. Entro la data di pubblicazione della graduatoria, il GSE, attraverso l’esame della documentazione presentata ai sensi del comma 2, accerta il possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità. Restano fermi gli eventuali successivi controlli di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 5. Modalità operative di accesso agli incentivi

1. Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionali alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l’accesso agli incentivi.

2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE si attiene a principi di semplificazione, economicità, efficienza e proporzionalità dell’attività amministrativa.

3. Il GSE predispone i modelli di cui al comma 1, in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Art. 6. Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

1. Ai fini del presente decreto, il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari alla vita media utile convenzionale, i cui valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto.

3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti a rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore.

A tal fine, al produttore è concessa un’estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti, incluso il periodo ai sensi di precedenti provvedimenti di incentivazione, è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tale ultimo caso, l’estensione del periodo nominale di diritto, non può essere comunque superiore a dodici mesi.

4. L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore a sei ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Art. 7. Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto è: a) la tariffa di cui all’allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) , d) , e) ed f) , e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l’applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell’art. 10, comma 3, lettera c) , dello stesso decreto 23 giugno 2016; b) le tariffe di cui all’allegato 1 al presente decreto per tutti gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

2. La tariffa offerta è stabilita applicando alla tariffa di riferimento una riduzione percentuale pari all’offerta di ribasso formulata dal produttore nell’ambito delle procedure di asta e registro.

3. La tariffa spettante è pari alla tariffa offerta ulteriormente ridotta nei seguenti casi:

  • a) dell’1% all’anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;
  • b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all’art. 10, comma 2, e all’art. 17, comma 7;
  • c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale, secondo le modalità di cui all’allegato 1;
  • d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura indicata allo stesso comma 11;
  • e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all’art. 10, comma 3;
  • f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui all’art. 9, comma 5, e all’art. 14, comma 7.

4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 resta ferma per l’intero periodo di diritto agli incentivi.

5. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, alla tariffa spettante, determinata con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.

6. Ferme restando le determinazioni dell’ARERA in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore a 250 kW che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE provvede, ove richiesto da produttore, al ritiro dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante omnicomprensiva.

7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità individuate all’art. 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, l’energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore.

8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che hanno scelto di mantenere l’energia nella propria disponibilità, possono comunque richiedere al GSE di cambiare le modalità di erogazione dell’incentivo optando per la tariffa omnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all’altro è consentito per non più di due volte durante l’intero periodo di incentivazione.

9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell’art. 3, ai fini del presente decreto, per la determinazione della potenza degli impianti, si applica l’art. 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, tenuto conto delle definizioni richiamate all’art. 2. Per gli impianti ibridi si fa riferimento alla potenza complessiva dell’impianto.

10. Gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2 dell’art. 8, hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l’energia prodotta. Il Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al premio.

11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa offerta di cui al comma 2 è ridotta del 20%. A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l’utilizzo o meno di componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono rispettare i requisiti precisati dalle procedure GSE applicative dell’art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno 2016.

12. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di cui al comma 10. Il premio è riconosciuto a posteriori a condizione che, su base annua, l’energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta dell’impianto.

Art. 8. Contingenti di potenza messi a disposizione

1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi:

gruppo A: i. impianti eolici; ii. impianti fotovoltaici;

gruppo A-2: i. impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa;

gruppo B: i. impianti idroelettrici; ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione;

gruppo C: i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.

2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 20, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indicata in Tabella 2.

N.
Procedura
Gruppo A
[MW]
Gruppo A-2
[MW]
Gruppo B
[MW]
Gruppo C [MW]
1451001010
2451001010
31001001010
41001001010
51201001020
61201001020
72402002040
TOTALE77080080120
Tabella 2

3. Per gli impianti di cui ai gruppi A, A-2 e B si applicano gli articoli 9 e 10, per gli impianti di cui al gruppo C si applica l’art. 17.

Art. 9. Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione

1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l’eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 30%. Non è consentita l’integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro.

2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza:

a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell’ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici;

c) per il gruppo B:

  • i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, nell’ordine, le caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) , punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016;
  • ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW;

e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all’art. 3, comma 10;

f) per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all’allegato 1 del presente decreto;

g) minor valore della tariffa offerta, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta;

h) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

3. Sono ammessi all’incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore dell’intera potenza dell’impianto, è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.

4. La graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento.

5. Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta.

6. Gli impianti a registro di potenza superiore a 100 kW sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria e definitiva, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15. A tali fini, la misura percentuale della cauzione definitiva è pari al 2% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell’Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall’art. 12, comma 3, per gli impianti fotovoltaici.

7. Nel caso di aggregati di impianti, ciascuno dei criteri di priorità di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti gli impianti dell’aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni:

a) con riferimento alla lettera f) , gli aggregati partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono;

b) con riferimento alla lettera g) , si utilizza il valore massimo risultante dall’applicazione della riduzione percentuale a ciascun impianto.

Art. 10. Adempimenti per l’accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro

1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro entrano in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria:

Mesi
Eolico onshore24
Idroelettrico(*)31
Solare fotovoltaico(**)19
Tutte le altre fonti e tipologie di impianto31
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale il termine è elevato a 39 mesi.
(**) Per il gruppo A-2 il termine è elevato a 24 mesi. Per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa offerta dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il predetto termine massimo, l’impianto decade dal diritto all’accesso ai benefici. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

3. Per gli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2 e che decadono dal beneficio, e che vengano successivamente riammessi con altra procedura ai meccanismi di incentivazione la tariffa offerta è ridotta del 5% rispetto alla tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.

TITOLO III PROCEDURE D’ASTA

Art. 11. Contingenti di potenza messi a disposizione

1. I bandi sono organizzati in tre gruppi:

gruppo A: i. impianti eolici; ii. impianti fotovoltaici;

gruppo B: i. impianti idroelettrici; ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione.

gruppo C: i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i., e gruppo B, lettere i. e ii.

2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 20, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a quella indicata in Tabella 3:

N. ProceduraGruppo A
[MW]
Gruppo B
[MW]
Gruppo C
[MW]
1500560
2500560
37001060
47001560
57001580
680020100
7160040200
TOTALE5500110620
Tabella 3

3. Per gli impianti di cui ai gruppi A e B si applicano gli articoli da 12 a 16 e per gli impianti di cui al gruppo C si applicano gli articoli 13 e 17.

Art. 12. Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti

1. Possono partecipare alle procedure d’asta i soggetti responsabili dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l’accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento;

b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, convenzionalmente fissato come da tabella I dell’allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella seguente misura:

  • i. il 10% sulla parte dell’investimento fino a cento milioni di euro;
  • ii. il 5% sulla parte dell’investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;
  • iii. il 2% sulla parte dell’investimento eccedente i duecento milioni di euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d’asta e una cauzione definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d’asta, con le modalità indicate agli articoli 14 e 15.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo di investimento degli impianti fotovoltaici è convenzionalmente fissato in 1000 €/kW.

4. Sono esclusi dalle procedure d’asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per gli aggregati di impianti, di cui all’art. 3, comma 11, la misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b) , e delle cauzioni, di cui al comma 2, è dimezzata.

Art. 13. Valori a base d’asta e valore minimo comunque riconosciuto

1. L’asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento.

2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d’asta e quelle superiori al 70%.

3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o più offerte con riduzione al valore del 70%, nella successiva procedura saranno escluse le offerte di riduzione superiori all’80%. Nel caso in cui pervengano, nelle successive procedure, una o più offerte di riduzione al valore dell’80%, nelle procedure seguenti saranno escluse le offerte di riduzione superiori al 90%.

4. La tariffa offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, è quella corrispondente alla riduzione percentuale massima della tariffa posta a base d’asta, come individuata al comma 2 e al comma 3, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

Art. 14. Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d’asta e modalità di selezione dei progetti

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d’asta è formulata al GSE con l’indicazione della riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all’art. 13.

2. In fase di richiesta di accesso all’asta i soggetti richiedenti trasmettono:

a) una cauzione provvisoria, con durata non inferiore al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d’asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;

b) l’impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

3. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell’offerta. Gli aggregati di impianti partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo compongono. Non è consentita l’integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d’asta.

4. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all’art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

a) possesso di un rating di legalità, di cui all’art. 5 – ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due «stellette»;

b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

c) per il gruppo B:

  • i. impianti idroelettrici: impianti che rispettano, nell’ordine, almeno una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, comma 3, lettera b) , punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016;
  • ii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 5. Sono ammessi all’incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore dell’intera potenza dell’impianto, il soggetto può richiedere l’accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente.

6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.

7. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d’asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa offerta.

Art. 15. Adempimenti per l’accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste

1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d’asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria di cui all’art. 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari.

2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d’asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva. Entro quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l’iniziativa decade dal diritto d’accesso all’incentivo.

3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 deve essere prestata sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla procedura d’asta, convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I dell’Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l’entrata in esercizio dell’impianto. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.

4. I soggetti aggiudicatari della procedura d’asta possono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento. Nel caso tale rinuncia sia comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva; successivamente il GSE provvede ad escutere l’intera cauzione definitiva.

5. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell’esito della procedura d’asta: Mesi Eolico onshore 31 Solare fotovoltaico 24 Altre fonti e tipologie di impianto 51

6. I termini di cui al comma 5 sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riconosciute dal GSE.

7. La cauzione definitiva è svincolata alla data di stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo n. 28 del 2011. Decorso il termine massimo di cui al comma 5, il soggetto responsabile decade dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione.

8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE sono versate alla cassa per i Servizi energetici e ambientali a valere sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Art. 16. Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati membri

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del Titolo III del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure d’asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell’art. 11 della direttiva 2009/28/CE;

b) l’accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell’importazione fisica dell’elettricità rinnovabile;

c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima P UE resa disponibile nelle procedure d’asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

4. Trenta giorni prima dell’indizione di ciascuna procedura d’asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) , e in caso positivo:

a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da Eurostat;

b) inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell’art. 14 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore P UE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della potenza massima disponibile.

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE

Art. 17. Rifacimenti totali e parziali

1. Il GSE avvia specifiche procedure d’asta e registro, con le medesime tempistiche previste per le altre tipologie di intervento. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto;

b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;

c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014.

2. Le graduatorie sono formate in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell’offerta rispetto alla tariffa di riferimento, fermo restando che l’incentivo viene calcolato, rispetto alla tariffa aggiudicata, secondo le modalità di cui all’art. 7. Non è consentita l’integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura delle procedure di registro e di asta.

3. A parità di riduzione offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

  • a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell’impianto;
  • b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
  • c) per impianti eolici: minore entità dell’energia elettrica non prodotta nell’ultimo anno solare di produzione dell’impianto a seguito dell’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
  • d) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

4. Sono ammessi all’incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore dell’intera potenza dell’impianto, il soggetto può richiedere l’accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente.

5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento.

6. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all’intervento di rifacimento.

Mesi
Eolico onshore16
Idroelettrico(*)36
Gas residuati dai processi di depurazione24
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW il termine è elevato a 48 mesi.

7. Il mancato rispetto di tali termini comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa offerta, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell’intervento.

9. Ai fini del calcolo del parametro R, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto è individuato con le medesime modalità di cui all’art. 9, comma 6.

TITOLO V

CONTRATTI DI LUNGO TERMINE

Art. 18. Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GME, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione di una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La predetta disciplina è approvata con le modalità di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni.

2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al comma 1 le offerte di produttori di energia da impianti a fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche:

  • a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, così come definiti dal decreto 23 giugno 2016;
  • b) gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017;
  • c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull’energia prodotta.

3. Nell’ambito della piattaforma di mercato di cui al comma 1, possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di cui al comma 2 non ancora in esercizio, ma dotati di tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio, dei titoli concessori, ove previsti, e del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. In tal caso, le offerte sono riferite alla produzione dell’impianto successiva alla data di entrata in esercizio.

4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma di cui al comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica dell’impianto. Il GSE verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione al GME. Gli esiti della qualifica sono successivamente trasmessi all’acquirente dell’energia prodotta. Gli impianti qualificati non possono partecipare alle procedure di asta e registro di cui al presente decreto.

5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti e gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma singola o associata, ovvero mediante aggregatori.

6. L’ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a rimuovere le eventuali barriere regolatorie per il finanziamento di nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo di mercato di cui al presente articolo. L’Arera stabilisce altresì le modalità con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della piattaforma di cui al comma 1 e le modalità con le quali le medesime spese e le spese di gestione sono recuperate dai soggetti che accedono alla piattaforma.

7. Il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, una proposta per l’aggiornamento della procedura per l’identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine di cui all’art. 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, al fine di consentire l’annullamento delle garanzie d’origine anche direttamente da parte degli utilizzatori finali.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite specifiche misure e procedure per favorire l’applicazione dei contratti di lungo termine per gli acquisti della pubblica amministrazione, anche nell’ambito del Piano d’azione nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione e delle procedure di acquisto per forniture di energia tramite gara della Consip per la pubblica amministrazione.

9. La partecipazione alla piattaforma di cui al presente articolo è volontaria e resta ferma la facoltà di stipulare contratti di lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di cui al comma 6. L’ARERA stabilisce le modalità per la registrazione di tali contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma.

10. Fino alla data di piena operatività della piattaforma di cui al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul proprio sito le caratteristiche dei progetti e promuove l’incontro con le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti di lungo termine.

Art. 19. Monitoraggio e oneri istruttori

1. Il GME effettua un monitoraggio delle transazioni sulla piattaforma di cui all’art. 18, redigendo un rapporto semestrale in cui sono riportati gli esiti dell’andamento del mercato. Il rapporto è pubblicato sui siti web del GME e del GSE.

2. Gli oneri istruttori per l’attività di qualifica svolta dal GSE in attuazione dell’art. 18 sono a carico del produttore e, in prima applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20. Meccanismi di riallocazione della potenza

1. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, perseguendo contemporaneamente una differenziazione delle fonti di approvvigionamento, il GSE nell’ambito dello svolgimento delle procedure di asta e registro applica, nell’ordine, i seguenti meccanismi di riallocazione della potenza.

2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al contingente e, contestualmente, le richieste valide di iscrizione dell’altro gruppo siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo è trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne la graduatoria. La quantità di potenza traferita è determinata dal GSE a parità di costo indicativo medio annuo degli incentivi, calcolato con le modalità utilizzate per il contatore di cui all’art. 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016.

3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere dalla seconda procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo è quella indicata nelle Tabelle 2 e 3, sommata a quella eventualmente non aggiudicata nella precedente procedura, tenendo conto, per gli impianti a registro, della previa applicazione del meccanismo di cui al comma 2.

4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e B, a decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica l’eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

  • a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo è superiore al 130% della potenza messa a disposizione;
  • b) la potenza totale degli impianti idonei è costituita, nell’ambito di ciascun gruppo, per più del 70% da impianti alimentati dalla stessa fonte e si registra una potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della potenza messa a disposizione;
  • c) il valore medio delle riduzioni offerte dagli impianti alimentati dalla fonte minoritaria è almeno pari alla metà del valor medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla lettera b) .

5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui al comma 4, il GSE forma due distinte graduatorie, garantendo un contingente sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte minoritaria fino ad un massimo del 30% del contingente e assegnando la potenza residua all’altra fonte. Le graduatorie sono formate separatamente per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalità e i criteri di selezione di cui all’art. 14.

Art. 21. Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016

1. Ai fini del presente decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016:

a) art. 2 in materia di «determinazione della potenza dell’impianto» e art. 5, comma 2, e art. 29 in materia di «frazionamento della potenza degli impianti»; per le finalità di cui al medesimo art. 5, comma 2, lettera b) , fa fede lo stato identificativo della particella catastale alla data del 1° gennaio 2018; ai fini della costituzione di un aggregato, gli impianti che ricadano nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 2, e all’art. 29 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 sono considerati come un unico impianto; b) art. 18 in materia di «produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»; c) art. 22 in materia di «consorzi di bonifica e irrigazione»; d) art. 24 in materia di «accesso ai meccanismi di incentivazione»; e) art. 25 in materia di «erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti»; f) art. 26 in materia di «Procedure applicative, controlli e monitoraggio», escluso il comma 2; g) art. 27 in materia di «Contatore del costo indicativo degli incentivi»; h) art. 28 in materia di «Cumulabilità di incentivi»; i) l’allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto: 1) nel primo paragrafo le parole: «impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva» sono sostituite da «impianti di potenza fino a 250 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva»; 2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole: «Si è in presenza di rifacimento parziale quando 0,15<R<0,25» aggiungere le seguenti: «Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 MW si è in presenza di rifacimento parziale quando 0,07<R<0,25»

Art. 22. Disposizioni finali

Al fine di fornire agli operatori elementi utili, con riferimento alla localizzazione degli impianti di produzione a fonti rinnovabili, Terna periodicamente predispone, in maniera coordinata con le imprese distributrici, e pubblica, in linea con i criteri e le modalità concordate con il Ministero dello sviluppo economico, indicazioni sulle aree di rete che, in funzione dell’evoluzione della concentrazione di impianti di generazione, del carico e della configurazione di rete, possono presentare rischi di congestione, nonché informazioni sugli sviluppi di rete previsti.

2. Gli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto 23 giugno 2016 sono considerati impianti ad acqua fluente. Ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici si classificano a bacino/a serbatoio o ad acqua fluente sulla base dell’effettiva capacità del produttore elettrico di conservare o meno l’apporto idrico per l’utilizzo energetico differito.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le modalità e i limiti nel cui rispetto gli stessi Ministeri e le regioni e province autonome possono accedere al sistema Gaudì di Terna e ad altri sistemi informativi di GSE inerenti le fonti rinnovabili elettriche al fine di agevolare lo svolgimento dei rispettivi compiti.

4. L’Arera determina le modalità con le quali gli oneri eventualmente generati dal presente decreto sono posti a carico dalle tariffe elettriche. L’Arera adotta altresì le disposizioni necessarie per rendere disponibili le misure per l’attuazione dei commi 10 e 12 dell’art. 3.

Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2019

Il Ministro dello sviluppo economico – DI MAIO
Il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – COSTA
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 818

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