GEOTERMIA – Linee guida
9. Requisiti per il riconoscimento di impianto geotermico pilota sperimentale

Scarica in formato PDF Linee guida per l’utilizzo della risorsa GEOTERMICA

Vedi anche INQUADRAMENTO NORMATIVO ENERGIA GEOTERMICA

Geotermica Energia pulita
GEOTERMIA – LINEE GUIDA
  1. Introduzione
  2. Ricognizione preliminare;
  3. Esplorazione di superficie;
  4. Perforazione;
  5. Studio di fattibilità;
  6. Tutela del suolo e della risorsa idrica;
  7. Qualità dell’aria;
  8. Monitoraggio e controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza e delle pressioni di poro;
  9. Requisiti per il riconoscimento di impianto pilota sperimentale per produzione di energia elettrica.

Requisiti per il riconoscimento di impianto geotermico pilota sperimentale

Ai fini del riconoscimento di un impianto geotermico pilota, appare opportuno richiamare i contenuti dell’art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22: “3-bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.

Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.

3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e’ determinato in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico, che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui.”. Sulla base di tale disposto normativo, i requisiti degli impianti pilota geotermici sono:

9.1) utilizzo di fluido geotermico a media o alta entalpia per la produzione di energia elettrica;

9.2) potenza nominale istallata non superiore a 5 MW elettrici, al netto degli autoconsumi;

9.3) totale re-immissione nelle formazioni di provenienza del fluido geotermico utilizzato, ivi comprese le sostanze incondensabili;

9.4) presenza di sostanze incondensabili in quantità significativa (min 1% in peso) nel fluido geotermico. Ciò in quanto l’utilizzazione di fluidi geotermici (con reiniezione totale) in assenza o in presenza di quantità inferiori all’1% in peso non possiede caratteristiche idonee per poter essere considerata come condizione sperimentale, stante l’esistenza di altri impianti geotermici in condizioni similari (incondensabili < 1% in peso), già da tempo in esercizio commerciale;

9.5) emissioni di processo nulle:

9.5.a) Assumono rilevanza in sede di valutazione: − il programma e le caratteristiche tecnologiche del progetto di impianto pilota, avente l’obiettivo di evitare emissioni di processo nell’ambiente, con particolare riguardo a quelle in atmosfera di gas incondensabili, durante il normale esercizio dell’impianto (in particolare sono da valutare le soluzioni adottate ed il relativo grado di affidabilità sia in termini di innovazione di prodotto che di processo, sia per l’intero sistema che per porzioni di esso, nonché la fattibilità e l’affidabilità tecnica in relazione alle caratteristiche del fluido geotermico in termini di P e T in serbatoio, composizione chimica e concentrazione di gas, valutazione del piano dei monitoraggi per la fase di sperimentazione); − utilizzo di tecnologie sperimentali, non commerciali, con soluzioni di prodotto o processo innovative, per evitare le emissioni durante il normale processo produttivo;

9.6) adeguata conoscenza del sottosuolo e del bacino geotermico:

9.6.a) conoscenza da parte della società richiedente delle strutture geologiche e degli acquiferi superficiali e profondi e delle potenzialità della risorsa geotermica (in particolare sono da valutare la tipologia e il grado di accuratezza delle suddette conoscenze geoscientifiche: specifica letteratura, acquisizione dati da titoli minerari pregressi con esplorazione profonda attraverso sondaggi, acquisizione dati da precedenti prospezioni geologiche, geochimiche, idrogeodinamiche e geofisiche);

9.6.b) modelling del serbatoio geotermico e geochimica dei fluidi (in particolare sono da valutare la conoscenza del gradiente geotermico, correlazioni logs pozzi, bilancio idrogeologico, caratteristiche chimiche delle acque, depositi e incrostazioni, caratteristiche chimiche dei gas, prospezioni del flusso di CO2 e H2S).

Scarica in formato PDF Linee guida per l’utilizzo della risorsa GEOTERMICA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *