REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2024
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
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CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO
Articolo 6
Energia da fonti rinnovabili
1. Ai fini dell’articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell’articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell’articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell’articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che:
- a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44); o
- b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45).
2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l’applicazione del paragrafo 1a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.
- (44) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
- (45) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
- Regolamento (UE) sul ripristino della NATURA – Motivazioni
- Art. 1,2,3 OGGETTO AMBITO GEOGRAFICO e DEFINIZIONI
- Art. 4 Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce
- Art. 5 Ripristino degli ecosistemi marini
- Art. 6 Energia da fonti rinnovabili
- Art. 7 Difesa Nazionale
- Art. 8 Ripristino degli ecosistemi urbani
- Art. 9 Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali
- Art. 10 Ripristino delle popolazioni di impollinatori
- Art. 11 Ripristino degli ecosistemi agricoli
- Art. 12 Ripristino degli ecosistemi forestali
- Art. 13 Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi
ECOSISTEMI TERRESTRI ITALIANI
Convenzionalmente, nel caso in cui contengano meno di 500 parti per milione (ppm) di sali disciolti, le acque si definiscono “dolci”. Rientrano nella definizione anche le acque dolci stagnanti e le acque di transizione salmastre come le lagune, gli stagni costieri, i delta e gli estuari. Il fatto che gli ambienti siano così diversi determina…
Appia Regina Viarum
5° Tappa
Il primo riferimento storico alla città di Fundi risale al IV secolo a.C., quando essa ricevette, insieme a Formia, la cittadinanza romana senza diritto di voto (civitas sine suffragio: nel 338 a.C. secondo Livio, nel 332-1 secondo Velleio Patercolo). Dopo il fallimento di un tentativo di rivolta guidato da Vitruvio Vacco (330 a.C.), Fondi rimase…
Oasi Definizione
In senso lato, un’oasi è un’area naturale protetta per la conservazione di un habitat di particolare interesse floristico e faunistico e per la salvaguardia della sua biodiversità. In senso stretto, un’oasi è «destinata al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica» e vi è proibita la caccia, salvo per motivi di controllo delle specie faunistiche in sovrannumero. In questo caso…